In Gazzetta il decreto bollo auto 2027: da dove arrivano i 2,3 miliardi per la copertura

Il DL 162/2026 esenta dal bollo auto 2027 un solo veicolo a benzina o gasolio fino a 80 kW. Chi rientra e cosa non dice ancora il decreto.

18 settembre 2026 10:55
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Il decreto-legge 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 ed entrato in vigore il 18 settembre, esenta dal pagamento della tassa automobilistica per il 2027 le persone fisiche che possiedono un'autovettura a benzina o gasolio con potenza non superiore a 80 kW, pari a circa 109 CV. L'esenzione vale per un solo veicolo, che deve risultare regolarmente assicurato, e copre i versamenti il cui termine ordinario di pagamento cade tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Il provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 16 settembre e contiene anche una riduzione temporanea dell'accisa sul gasolio, un rinvio del contributo sui pacchi extra-UE e 288 milioni di euro aggiuntivi per le borse di studio universitarie. Il testo è ora all'esame delle Camere, che hanno 60 giorni per convertirlo in legge, e in quella sede i requisiti possono cambiare. Il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale non contiene limiti di reddito né soglie ISEE.

Come si sceglie il veicolo esente e chi resta fuori

L'articolo 2 del decreto fissa tre condizioni che devono valere insieme per le autovetture. Essere persona fisica soggetto passivo della tassa automobilistica nel 2027, avere un'auto alimentata a benzina o gasolio, anche in combinazione con un'altra fonte di propulsione, e una potenza non superiore a 80 kW. La formula sull'alimentazione combinata fa rientrare le ibride, mentre le elettriche pure restano fuori dal perimetro perché non hanno alimentazione a benzina o gasolio.

Quando il contribuente possiede più auto che rispettano i requisiti, la scelta non è sua. Il decreto applica l'esenzione all'autovettura con la potenza minore espressa in kW, e a parità di potenza a quella per cui, senza agevolazione, risulterebbe dovuto l'importo meno elevato di tassa. Chi ha due utilitarie si vede quindi assegnare l'esenzione sulla più piccola delle due.

Per motocicli e ciclomotori la regola è subordinata a quella delle automobili. L'esenzione spetta a chi ha mezzi a benzina, anche in combinazione con altra propulsione, a condizione di non essere soggetto passivo della tassa per alcuna autovettura con potenza pari o inferiore agli 80 kW. Le due agevolazioni non si sommano. Tra più motocicli vale di nuovo il criterio della potenza minore e poi dell'importo minore, mentre tra più ciclomotori l'esenzione va a quello con la data di prima immatricolazione più remota.

Quanto costa allo Stato e cosa il decreto non dice

La misura sul bollo è la voce di spesa più pesante del provvedimento. Alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano è previsto un trasferimento complessivo di 2.293,5 milioni di euro per il 2027 a compensazione del minor gettito, su un totale di oneri del decreto pari a 611,8 milioni per il 2026 e 2.362 milioni per il 2027. Gli importi spettanti a ciascuna amministrazione saranno fissati con decreto del Ministro dell'economia entro il 31 marzo 2027, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome l'esenzione si applica previo Accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica come tributo proprio. È una condizione sostanziale, non una formula di rito, perché in quei territori il gettito è già di competenza locale. Il decreto non indica un termine entro cui gli Accordi vanno chiusi.

Resta scoperto il passaggio operativo. Il testo non chiarisce se l'esenzione operi in automatico sulla base dei dati dell'archivio nazionale dei veicoli o se serva un'istanza del contribuente, e non rinvia ad alcun provvedimento attuativo che lo stabilisca. Fino a quel chiarimento il requisito dell'assicurazione regolare, previsto dal comma 1, non ha una procedura di verifica dichiarata.

Sul fronte carburanti l'articolo 1 rideterminava l'accisa sul gasolio in 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre e in 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre, con un onere stimato di 111,8 milioni per il 2026. Il decreto non riporta l'aliquota ordinaria di confronto, che le ricostruzioni di stampa indicano in 672,90 euro per mille litri. Nella prima finestra la stessa aliquota agevolata si applica ai gasoli paraffinici HVO e al biodiesel immessi in consumo tal quali. Per il quadro sulla fiscalità dei carburanti e il meccanismo delle accise mobili il riferimento resta il precedente DL 157/2026.

Domande frequenti

L'esenzione dal bollo auto 2027 è automatica o va richiesta?

Il decreto-legge 162/2026 non lo specifica. Il testo individua i requisiti e i criteri di scelta del veicolo, ma non indica una procedura di richiesta né rinvia a un provvedimento attuativo che la definisca. In assenza di indicazioni successive dell'amministrazione finanziaria o delle singole regioni, il punto resta aperto.

Chi possiede due auto sotto gli 80 kW su quale ottiene l'esenzione?

Sulla vettura con la potenza minore espressa in kW. Il criterio è fissato dal decreto e non lascia margine di scelta al contribuente. Se le due auto hanno la stessa potenza, l'esenzione si applica a quella per cui, in assenza dell'agevolazione, sarebbe dovuto l'importo meno elevato di tassa automobilistica.

L'esenzione vale anche in Sicilia, Sardegna e nelle province autonome?

Il decreto la estende ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, ma subordina l'applicazione a un Accordo con ciascuna autonomia titolare della tassa automobilistica come tributo proprio. Finché quell'Accordo non è concluso, l'esenzione in quei territori non è operativa. Il decreto non fissa una scadenza.

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