Alla chiusura dei seggi della prima giornata, domenica 22 marzo 2026, l’affluenza al referendum costituzionale sulla riforma della magistratura ha raggiunto il 46,07% degli aventi diritto, corrispondente a circa 21 milioni di votanti su un corpo elettorale di 51,4 milioni di cittadini.
Il dato, superiore a tutti i precedenti referendum costituzionali tenutisi su due giorni, riapre il dibattito sul rapporto tra partecipazione popolare e legittimazione delle riforme istituzionali in Italia.
Il referendum riguarda la legge di revisione costituzionale approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025, recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”. La legge modifica sette articoli della Costituzione (artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110) e introduce quattro cambiamenti strutturali: la separazione definitiva delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti, l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura distinti (uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri), l’introduzione parziale del sorteggio per la selezione di alcuni componenti degli organi di autogoverno, e la nascita dell’Alta Corte disciplinare, con l’azione disciplinare attribuita al Ministro della Giustizia.
Si tratta di un referendum confermativo, non abrogativo quindi non è previsto alcun quorum di partecipazione, e l’esito sarà determinato dalla maggioranza semplice dei voti validamente espressi. Votare “sì” significa confermare la riforma e consentirne l’entrata in vigore; votare “no” significa respingerla e mantenere l’assetto attuale della magistratura. La scheda distribuita ai seggi è di colore verde.
Per valutare correttamente il 46,07% registrato alla chiusura della prima giornata, occorre distinguere tra referendum tenutisi in un’unica giornata e quelli articolati su due giorni, poiché il confronto diretto tra dati parziali e finali produce distorsioni significative.
Tra i referendum costituzionali su due giorni, il confronto più diretto è con il referendum del 2020 sulla riduzione del numero dei parlamentari: alle 23 della prima giornata aveva votato il 39,37% degli aventi diritto, con un’affluenza finale complessiva del 51,11%. Il referendum sulla devolution del 2006, anch’esso su due giorni, aveva registrato alle 23 il 35% (con seggi che allora chiudevano alle 22), per una partecipazione finale del 52,3%.
Per i referendum costituzionali in un’unica giornata il confronto è con dati finali: il referendum del 2016 sulla riforma Renzi-Boschi ha registrato un’affluenza del 65,47%, il più partecipato della storia recente, trainato dalla forte polarizzazione politica. Il referendum del 2001 sulla riforma del Titolo V si è chiuso invece con il 34,1%, tra i più bassi in assoluto per un voto costituzionale.
Sul fronte dei referendum abrogativi, quelli del giugno 2025 su lavoro e cittadinanza (cinque quesiti) avevano registrato alle 23 della prima giornata il 22%, per un dato finale del 29,83%, senza raggiungere il quorum del 50% allora richiesto. Il referendum del 2011 su acqua e nucleare, che ottenne l’affluenza finale più alta tra i referendum abrogativi del dopoguerra (54,8%), aveva registrato alle 23 del primo giorno circa il 30,3%.
Il 46,07% del 22 marzo 2026 rappresenta quindi il dato più alto mai registrato alle 23 della prima giornata per un referendum costituzionale su due giorni, con un distacco di quasi sette punti percentuali rispetto al 2020 e di undici rispetto al 2006.
La partecipazione presenta una marcata asimmetria territoriale, con il Centro-Nord nettamente avanti rispetto al Mezzogiorno. L’Emilia-Romagna si è confermata la regione con la partecipazione più elevata, chiudendo la prima giornata al 53,7%, con Bologna al 57,2%, Modena al 54,4% e Reggio Emilia al 54%. Seguono Toscana e Lombardia tra le regioni più attive. A livello di singoli capoluoghi, Milano ha sfiorato il 53% e Roma ha raggiunto il 49%. Torino si è attestata al 49,94%.
All’estremo opposto si trovano Sicilia, Calabria e Campania, dove l’affluenza è rimasta significativamente al di sotto della media nazionale. In Campania alle 23 il dato era del 37,8%, in Puglia del 39%, nonostante entrambe le regioni abbiano segnato un incremento rispetto alle ultime tornate elettorali. Il divario Nord-Sud in termini di partecipazione referendaria è una costante strutturale della storia elettorale italiana, amplificata in questa consultazione dalla natura tecnico-istituzionale del quesito.
Affluenza ore 23 per regione (ordine decrescente), tutti i dati:
Con i seggi aperti nella seconda giornata fino alle 15:00 di lunedì 23 marzo, le proiezioni degli analisti indicano un’affluenza finale che potrebbe avvicinarsi o superare il 60%. Il politologo Salvatore Vassallo ha indicato che una partecipazione di tale entità segnalerebbe una mobilitazione diffusa in entrambi gli schieramenti. Per fornire un termine di paragone: nel 2020, il referendum sulla riduzione dei parlamentari, che pure raggiunse il 51,11% finale, aveva un punto di partenza (39,37%) inferiore di quasi sette punti rispetto all’attuale. Se la curva di incremento nella seconda giornata fosse anche solo analoga, si arriverebbe a una partecipazione complessiva superiore al 57%.
Va ricordato che il mattino della seconda giornata tende storicamente a registrare flussi di votanti più concentrati rispetto al pomeriggio, e che le condizioni meteorologiche, la copertura mediatica e la percezione dell’esito incerto possono influenzare significativamente il dato finale nelle ultime ore di apertura.
A differenza dei referendum abrogativi, regolati dall’articolo 75 della Costituzione, il referendum confermativo previsto dall’articolo 138 non richiede alcun quorum di validità. Questo elemento cambia radicalmente la natura strategica dell’astensione poiché in questo contesto, non recarsi alle urne non equivale a un voto implicito contro la riforma, come avveniva nei referendum abrogativi dove il mancato raggiungimento del quorum determinava il fallimento del quesito. Il risultato dipenderà esclusivamente dal rapporto tra “sì” e “no” espressi, ciò rende la partecipazione rilevante sul piano politico ma non su quello della validità giuridica della consultazione.