Nientre truffa aggravata: perché Chiara Ferragni è stata assolta nei casi Pandoro e Uova?
Chiara Ferragni prosciolta nel caso Balocco e Dolci Preziosi (Instagram di Chiara Ferragni foto) - financecue.it
Il caso giudiziario legato al Pandoro Balocco e alle uova Dolci Preziosi si conclude con l’assoluzione di Chiara Ferragni per estinzione del reato.
Il procedimento penale a carico di Chiara Ferragni, relativo alle iniziative commerciali promosse attraverso i prodotti “Pandoro Pink Christmas” di Balocco e le uova di Pasqua Dolci Preziosi, si è chiuso con un’assoluzione pronunciata dal giudice della terza sezione penale del Tribunale di Milano. L’influencer era imputata per truffa aggravata, ma l’assenza di specifiche aggravanti nel capo d’imputazione ha portato a una riqualificazione del reato in truffa semplice, fattispecie procedibile solo a querela di parte. Poiché tale querela era stata ritirata dopo un accordo risarcitorio, il giudice ha dichiarato l’estinzione del reato.
Le accuse: messaggi ingannevoli e ruolo nelle campagne promozionali
Secondo l’accusa, Ferragni avrebbe promosso due prodotti dolciari lasciando intendere, attraverso messaggi diffusi sui social, che una parte del ricavato delle vendite sarebbe stata devoluta in beneficenza. Le indagini, condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza, avevano ipotizzato una condotta ingannevole, finalizzata a incrementare il valore commerciale dei prodotti sfruttando la fiducia degli utenti.
Gli inquirenti avevano chiesto una condanna a un anno e otto mesi per Ferragni, evidenziando il suo ruolo centrale nelle campagne di comunicazione. Secondo la Procura, l’influencer e il suo team avrebbero avuto l’ultima parola sugli accordi con le aziende coinvolte, tra cui Balocco e Cerealitalia, controllata dal presidente Francesco Cannillo, anch’egli imputato.
Il reato riformulato in truffa semplice e la conseguente improcedibilità
Il giudice non ha riconosciuto l’aggravante della minorata difesa dei consumatori, contestata dai pubblici ministeri, elemento che avrebbe reso il reato procedibile d’ufficio. In sua assenza, la truffa contestata è stata classificata come semplice, e quindi soggetta alla procedibilità a querela di parte.
Nel corso del procedimento, il Codacons, che inizialmente aveva sporto querela, l’ha successivamente ritirata a seguito di un accordo transattivo, determinando l’estinzione del procedimento penale. Tale decisione ha comportato il proscioglimento anche per gli altri due imputati: Fabio Damato, ex manager di Ferragni, e Francesco Cannillo.

Il profilo risarcitorio: 3,4 milioni versati tra donazioni e rimborsi
Chiara Ferragni e le sue società avevano già affrontato il fronte amministrativo della vicenda, corrispondendo risarcimenti per circa 3,4 milioni di euro. Le somme sono state versate sia in forma diretta che tramite l’azienda, comprendendo anche iniziative di carattere benefico. La difesa ha sottolineato che le transazioni sono state effettuate con spirito di collaborazione e trasparenza, escludendo qualsiasi intento doloso nella condotta oggetto del procedimento.
I legali Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana hanno prodotto in aula una serie di comunicazioni interne con Balocco per dimostrare la buona fede dell’imprenditrice, respingendo ogni ipotesi di frode deliberata. L’impostazione difensiva ha insistito sulla differenza sostanziale tra dolo e pubblicità ingannevole, sottolineando l’assenza di prove che dimostrino la volontà di trarre in inganno i consumatori.
Il principio del ne bis in idem e la chiusura del procedimento
La difesa ha fatto leva anche sul principio del ne bis in idem, secondo cui un soggetto non può essere giudicato due volte per la medesima condotta. Il pagamento dei risarcimenti nell’ambito amministrativo è stato interpretato come una sanatoria completa dell’episodio, con effetti preclusivi su eventuali sanzioni penali successive.
A seguito dell’accordo con il Codacons, e in assenza di ulteriori querele individuali da parte dei consumatori, il reato non risultava più perseguibile. Il giudice ha pertanto stabilito il proscioglimento per tutti gli imputati, motivando che non sussistevano i presupposti per procedere oltre.
Valutazioni giuridiche: la rilevanza dell’aggravante non riconosciuta
Uno dei punti centrali della vicenda è stata l’interpretazione giuridica dell’aggravante della minorata difesa, prevista quando la parte offesa si trova in una posizione di particolare vulnerabilità. La Procura riteneva che i consumatori online, in virtù del mezzo utilizzato per la promozione (social network), si trovassero in una condizione di svantaggio informativo.
Il giudice ha escluso che tale condizione ricorresse in maniera sufficiente da giustificare l’aggravante. La scelta si basa sull’assenza di un automatismo che qualifichi tutti gli utenti digitali come soggetti vulnerabili. L’orientamento della giurisprudenza, in tal senso, rimane ancora eterogeneo e soggetto a evoluzioni, anche in relazione al crescente peso delle dinamiche comunicative digitali.
Chiusura del capitolo giudiziario e implicazioni nel rapporto tra influencer e consumatori
Il procedimento ha evidenziato la necessità di regolamentare con maggiore chiarezza le attività promozionali digitali, soprattutto quando si basano su dichiarazioni di intento sociale o benefico. Il caso Ferragni ha acceso il dibattito istituzionale sul ruolo degli influencer e sul grado di responsabilità che essi devono assumere quando comunicano offerte commerciali a una vasta platea di utenti.
Le autorità di vigilanza, come Agcom e Antitrust, hanno già aperto tavoli di confronto per delineare norme più stringenti e aggiornate che possano disciplinare il settore in modo efficace, senza pregiudicare la libertà di espressione commerciale, ma garantendo trasparenza e tutela dei consumatori.
Il pronunciamento del tribunale di Milano segna la fine di una vicenda giudiziaria che ha avuto ampio risalto mediatico e che rimane un riferimento per futuri casi analoghi. La distinzione tra responsabilità penale e illeciti amministrativi si conferma centrale nella valutazione delle condotte legate alla pubblicità digitale, specialmente quando coinvolgono temi sensibili come la beneficenza e l’affidabilità percepita dei testimonial pubblici.
