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Bonifici, rivoluzione totale da questa data | Senza notaio non sono più validi: l’intera somma va restituita all’istante

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Una recente novità mette in discussione la validità di molti trasferimenti di denaro fatti per generosità: scopri cosa rischi.

Molti gesti che crediamo semplici e spontanei possono nascondere conseguenze legali inattese. Un aiuto economico a un familiare, un contributo a un amico in difficoltà o una somma regalata a un partner: situazioni comuni, spesso vissute come normali dimostrazioni di affetto, in realtà possono rivelarsi molto più complesse dal punto di vista giuridico.

Negli ultimi anni, diverse pronunce hanno modificato il modo in cui i trasferimenti di denaro vengono interpretati dalla legge. Dietro la spontaneità di un bonifico, infatti, può celarsi un atto formale che la normativa italiana disciplina con precisione, fissando limiti e requisiti non sempre noti a chi agisce in buona fede.

Il punto critico sta nella distinzione tra un semplice regalo e un atto che la legge considera vero e proprio trasferimento patrimoniale strutturato. Questa differenza, invisibile agli occhi di chi agisce per generosità, può determinare se la somma rimanga definitivamente al beneficiario o debba essere restituita in un secondo momento.

Come spiega La Legge per Tutti, esiste un principio che, se applicato, può invalidare un bonifico effettuato senza determinate formalità. Un dettaglio apparentemente burocratico che, in realtà, può cambiare il destino di ingenti somme di denaro e influire su rapporti familiari o personali già delicati.

Una decisione che cambia prospettiva

Il Tribunale di Livorno, con una sentenza del giugno 2025, ha riaffermato un concetto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione: un bonifico bancario di importo significativo fatto per puro spirito di generosità non è un’operazione libera da vincoli, ma una donazione diretta. Questo significa che, per essere valida, deve rispettare la forma dell’atto pubblico, ossia essere formalizzata davanti a un notaio e a due testimoni.

Il caso riguardava un versamento consistente, effettuato in un periodo in cui il donante era già in difficoltà economica. Il giudice ha stabilito che, poiché l’importo non era di modico valore, l’assenza di un atto notarile rendeva la donazione nulla. In tali circostanze, la legge consente a chi ha fatto il bonifico – o ai suoi eredi – di richiederne la restituzione in qualsiasi momento.

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Quando un regalo diventa nullo

Il principio applicato è chiaro: la “modicità” di una donazione non dipende da una cifra fissa, ma dalle condizioni economiche di chi la effettua. Anche una somma di poche migliaia di euro può essere considerata rilevante se incide in modo sensibile sul patrimonio del donante. Se manca l’atto pubblico, la donazione di non modico valore è radicalmente nulla.

La sentenza di Livorno conferma che un bonifico non può essere trattato come “donazione indiretta”, categoria che non richiede formalità notarili. Essendo considerato donazione diretta ad esecuzione indiretta, il semplice trasferimento di denaro tra conti rientra pienamente nella disciplina più rigida: senza notaio, l’operazione è priva di validità e l’importo può essere reclamato come pagamento non dovuto.